6 Febbraio 2024
AGRITURISMO: LEGGE OPERATIVA GRAZIE ALLA D.G.R.

Dopo un'attesa durata più di un anno, il 2 gennaio 2024, è stata pubblicata nel BUR la Delibera di Giunta Regionale n. 1638 del 22 dicembre 2023 che semplifica l'iter burocratico in materia di agriturismo. Con l'approvazione delle D.G.R., quindi, si rendono attuative le disposizioni operative e procedurali previste dalla L.R. n. 28/2012, recentemente modificate con L.R. n. 23/2022.

 

Ecco di seguito le principali novità che questa legge introduce.

OSPITALITA'  |  Aumentano i posti letto per l'ospitalità in camere, unità abitative ed agricampeggio: da 30 si è passati a 45. Per gli agricampeggio le piazzole non possono essere più di 30. Nel caso si pratichi sia l'ospitalità in spazi al chiuso che in spazi all'aperto i posti complessivi non possono superare il numero di 60.

RISTORAZIONE  |  Cambiano le percentuali in materia di somministrazione pasti, spuntini e bevande. Per la zona montana (la provincia di Belluno è considerata zona montana) il 25% deve arrivare direttamente dall'azienda agricola, non più del 15% può essere acquistato dal libero mercato; la parte restante è reperibile nella misura del 10% direttamente dall'azienda agricola e/o da prodotti di qualità territoriali (DOP, IGP, Prodotti di Montagna, PPL, ecc...) e nel 50% da aziende agricole e artigianali del Veneto.

Non è più possibile acquistare materie prime al di fuori della regione Veneto. Rimane possibile la lavorazione conto terzi (conto lavorazione) del proprio prodotto attraverso trasformatori fuori Veneto purché sia garantita la tracciabilità e la corrispondenza.

CAPI DI SELVAGGINA  |  I capi di selvaggina cacciata in ambito regionale (L.R. n. 50/1993) acquistati dalle aziende agrituristiche o a queste ceduti, rientrano nell’ambito della quota delle produzioni territoriali Venete, ovvero nella quota del 50%.

La selvaggina abbattuta a caccia, può essere oggetto di somministrazione per eventi esclusivamente dedicati e in numero non superiore a 20 (venti) in un anno solare. Il cacciatore rilascia all’agriturismo un documento di titolarità degli animali cacciati. Non rientrano nelle percentuali del 50% i prodotti provenienti dall’attività venatoria, utilizzati per la somministrazione in occasione degli eventi programmati. Le date degli eventi devono essere comunicate almeno tre giorni lavorativi prima dell’evento, al Comune competente per territorio.

ASPORTO E DOMICILIO  |  E' consentito all'azienda agrituristica questo servizio purché nel rispetto del numero massimo di pasti individuati nel Piano Agrituristico e previsti da SCIA. Tale attività dovrà essere preventivamente comunicata tramite SCIA e deve essere data indicazione nella documentazione rilasciata al cliente. L'attività di asporto e domicilio è rivolta al consumatore finale; rimane esclusa qualsiasi attività di catering e banqueting.

MANIFESTAZIONI ED EVENTI  |  E' consentita la partecipazione a manifestazioni fieristiche ed eventi, così come elencati nell'allegato della DGR e nel massimo di 15 eventi annui complessivi. La partecipazione dovrà avvenire nel rispetto delle percentuali di provenienza delle materie prime e dovrà essere accompagnata da un'attività di informazione sui prodotti aziendali offerti, sui relativi metodi di produzione e sulla loro provenienza.

 

Altre novità riguardano - in maniera non esaustiva - la modalità di presentazione dei nuovi piani agrituristici che ora avviene attraverso SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), l'implemento dei soggetti che possono avvalersi del biennio di attività agricola e del requisito del corso, la ruralità sugli immobili, l'utilizzo dei fabbricati negli agricampeggio, il passaggio dei controlli dalla Regione ai Comuni, l'applicazione delle sanzioni.

 

Per avere maggiori informazioni sull'attività Agrituristica e sulla nuova legge rivolgersi alla Segreteria Provinciale di Terranostra Belluno  |  E-mail: silvia.pierobon@coldiretti.it  -  Telefono: 0422 954161 - 334 6751010

 

N.B.: le informazioni di questo articolo, sono fornite a titolo indicativo e divulgativo. Si dovrà far riferimento alle norme approvate contenute nella L.R. n. 28/2012 e nei provvedimenti applicativi della D.G.R. n. 1638/2024.

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