26 Febbraio 2010
Compensazioni Iva: novità nel 2010

A decorrere da gennaio 2010 hanno effetto le nuove disposizioni in materia di utilizzo in compensazione dei crediti Iva, recate dall’articolo 10 del D.L. 78/2009. La norma dispone che la compensazione del credito annuale o trimestrale dell’Iva, per importi superiori a 10.000,00 euro annui, possa essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge. Ciò comporta che, per compensare su modello F24 tributi con credito Iva superiore al predetto limite nei primi mesi dell’anno, è necessario anticipare la presentazione della dichiarazione Iva 2010, prima dell’utilizzo del credito stesso (a partire dal 1° febbraio fino al 30 settembre, in forma autonoma escludendola quindi dal modello Unico). La stessa norma prevede, inoltre, che i contribuenti che utilizzano crediti Iva per importi superiori a 15.000,00 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità (art. 35, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 241/97) sulle dichiarazioni dalle quali si rileva il credito. Il visto di conformità consiste in un’attestazione in cui un verificatore certifica la correttezza formale delle dichiarazioni, nonché la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili; i soggetti che possono rilasciare tele attestazione sono i dottori commercialisti/esperti contabili, consulenti del lavoro ed i Caf imprese. Si osserva che la disciplina in oggetto riguarda solamente la compensazione “orizzontale” o “esterna” dell’Iva, cioè le compensazioni del credito Iva con tributi diversi e non le compensazioni “Iva da Iva”, per cui rimangono valide le regole esistenti. Ugualmente non vi sono novità in merito alle richieste di rimborso dell’imposta.

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