19 Ottobre 2020
DPCM del 18 OTTOBRE 2020 – NUOVE MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il 18 ottobre 2020, ha firmato il Decreto con cui disciplina le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo compreso dal 21 ottobre 2020 al 13 novembre 2020, riportiamo quanto di interesse per il settore agrituristico.

 

Ai seguenti link è possibile scaricare e visionare il DPCM e i relaviti allegati: DPCM_18_ottobre_2020

 

ATTIVITA' DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE - DPCM del 18 ottobre 2020 / art. 1, comma 8, lettera ee)

  • Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui quelle svolte dagli agriturismi) sono consentite dalle ore 5.00 sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei (6) persone per tavolo,
  • sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo;
  • E’ fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti e ciò al fine di scongiurare la compresenza, anche nei pressi dei punti di accesso, di un numero di persone tale da rendere difficilmente praticabile il “distanziamento sociale”;
  • Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto,
  • fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

 

Ciascun esercente dovrà obbligatoriamente provvedere al calcolo della capienza massima del suo locale/degli ambienti riservati alla ristorazione partendo dal presupposto che non possono esserci più di 6 persone per tavolo

A vostra scelta comporre la sala/le sale con tavoli da 1, 2, 3, 4, 5 o 6. In qualsiasi caso, va mantenuto almeno il metro di distanza da un tavolo all’altro.

Allo stesso tavolo decade il distanziamento del metro (1) SOLO nel caso di conviventi (NB: conviventi = persone che abitano sotto lo stesso tetto, quindi non significa generalmente famigliari) o accompagnatori di portatori di handicap.

Di conseguenza, una volta presa la seduta è responsabilità individuale quella di non rispettare la distanza, ma le sedute devono essere originariamente distanziate di almeno un (1) metro come prescritto dalle linee guida della ristorazione (salvo nei casi sopracitati).

 

ALTRE ATTIVITA - DPCM del 18 ottobre 2020

  • Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso: sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto (vale anche per gli agriturismi sulla base della circolare esplicativa del Ministero degli Interni);
  • Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

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