11 Dicembre 2020
ORDINANZA n. 167 del 10 DICEMBRE 2020 – NUOVE MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Il Presidente della Regione Veneto ha firmato l'ordinanza n. 167 del 10 dicembre 2020, con cui disciplina le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo compreso dal 12 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021, riportiamo quanto di interesse per il settore agrituristico.

 

Al seguenti link è possibile scaricare e visionare l'ordinanza:

Ordinanza 167 del 10122020

 

Art. A) MISURE RELATIVE AL COMPORTAMENTO PERSONALE

È obbligatorio l’uso corretto della mascherina ad eccezione dell’abbassamento momentaneo per la regolare consumazione di cibo o bevande e limitato temporalmente alla consumazione sempre nel rispetto della distanza minima di un metro.

 

Art. B) MISURE PER GLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

  • L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.;
  • In tutti gli esercizi di commercio al dettaglio valgono i seguenti limiti di compresenza di persone:
    • per i locali con una superficie fino a quaranta metri quadri è consentito l'accesso ad un solo cliente per volta;
    • per i locali con una superficie superiore a quaranta metri quadri è consentito l'accesso di un cliente ogni venti metri quadri.
  • È fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito piano (con condizioni minimali ivi riportate);
  • Tutti i punti vendita devono esporre all'ingresso un cartello indicante il numero massimo di clienti ammessi nel locale ed impedire l'ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.
  • È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l'accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni preferibilmente dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

 

Art. C) MISURE PER GLI ESERCIZI DI RISTORAZIONE E SIMILI

  • L'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge, dalle ore 11 alle 15, prioritariamente occupando i posti a sedere, ove presenti, sia all'interno che all'esterno dei locali e, riempiti i posti a sedere o in caso di assenza di posti a sedere, rispettando rigorosamente il distanziamento interpersonale.
  • Dalle ore 15 alla chiusura l'attività si svolge solo a favore di avventori regolarmente seduti nei posti interni ed esterni del locale.
  • Non possono essere collocati più di quattro avventori per tavolo, anche se conviventi, con rispetto in ogni caso dell'obbligo di distanziamento di un metro.
  • I servizi di ristorazione devono esporre all'ingresso un cartello indicante il numero massimo di persone ammesse nel locale ed evitare l'ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.
  • La consumazione di alimenti e bevande per asporto è vietata nelle vicinanze dell'esercizio di vendita o in luoghi affollati, salvo che per gli alimenti da consumare nell'immediatezza dell'asporto.
  • La vendita di alimenti e bevande con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.
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