18 Dicembre 2020
ORDINANZA n. 169 del 17 DICEMBRE 2020 – NUOVE MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Il Presidente della Regione Veneto ha firmato l'ordinanza n. 169 del 17 dicembre 2020, con cui disciplina le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo compreso dal 19 dicembre 2020 al 06 gennaio 2021, riportiamo quanto di interesse per il settore agrituristico.

 

Al seguenti link è possibile scaricare e visionare l'ordinanza e l'autocertificazione:

Ordinanza 195 del 17122020

ModelloAutodichiarazioneEditabile_Ottobre2020

 

Art. A) MISURE RELATIVE ALLO SPOSTAMENTO INDIVIDUALE (comma come di seguito indicato):

  • Spostamenti tra comuni del Veneto

Dal 19 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021, dopo le ore 14 non è ammesso lo spostamento in un comune veneto diverso da quello di residenza o dimora, salvo che per comprovate esigenze

Dopo le 14 è sempre dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l'abitazione.

  • Spostamenti verso ristoranti

I ristoranti collocati in comuni diversi da quello di residenza o dimora possono essere raggiunti entro le ore 14; il rientro presso la residenza o dimora può avvenire anche oltre tale orario, a seguito della consumazione del pranzo;

  • Spostamenti dei soggetti in soggiorno turistico

Per i soggetti che si trovano in albergo, seconda casa o simili, il comune di "riferimento" dal cui territorio operano le limitazioni è quello in cui si trovano l'albergo, seconda casa o simili.

  • Orario raccomandato di accesso agli esercizi commerciali e ai servizi

Per ridurre i contatti e contenere gli assembramenti, si fa forte raccomandazione affinchè l'accesso agli esercizi commerciali e ai servizi del comune di residenza o dimora avvenga dopo le ore 14.

  • Autocertificazione

Per gli spostamenti effettuati dopo le ore 14 è obbligatorio indicare le ragioni e i luoghi degli spostamenti, anche in rientro, nell'autocertificazione ( ModelloAutodichiarazioneEditabile_Ottobre2020 ) da esibire all'organo di controllo.

La mancata esibizione dell'autocertificazione determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di legge.

 

Art. B) - C) - D)

L'ordinanza riprende quanto già indicato nell'ordinanza  n. 167 del 10 dicembre 2020 cui si rinvia.

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